Terre e rocce da scavo
La legge n. 98 del 9 agosto 2013 di conversione, con modifiche, del decreto legge 21 giugno 2013, n° 69, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia” (c.d. “Decreto del fare”), in vigore dal 21 agosto 2013, ha introdotto rilevanti modifiche alla normativa di riferimento in materia di gestione dei materiali da scavo.
Alla luce di tali disposizioni, la situazione che si viene a delineare per assoggettare i materiali da scavo al regime di cui all’art. 184bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (quindi al regime dei sottoprodotti e non a quello dei rifiuti) è la seguente:
• applicazione del Regolamento di cui al D.M. 161/2012 per i materiali da scavo che provengono da attività o opere soggette a valutazione d'impatto ambientale (VIA) o ad autorizzazione integrata ambientale (AIA);
• applicazione dell’art. 41bis del D.L. 69/2013, convertito con legge di conversione 9 agosto 2013 n. 98, in tutti i casi, indipendentemente dalla volumetria del materiale scavato, per i materiali da scavo che provengono da attività od opere non sottoposte a VIA o ad AIA.
• L’art. 41bis del D.L. 69/2013 prevede che i materiali da scavo possano essere sottoposti al regime dei sottoprodotti se il produttore dimostra che:
- la destinazione del riutilizzo sia certa e determinata, anche presso più siti o cicli produttivi;
- in caso di recuperi, ripristini, rimodellamenti ecc., siano rispettate le concentrazioni soglia di contaminazione con riferimento alla destinazione d’uso del sito di destinazione e i materiali non costituiscano fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee;
- in caso di destinazione ad un successivo ciclo di produzione, l'utilizzo non comporti rischi per la salute o variazioni negative delle emissioni rispetto alle normali materie prime;
- i materiali da scavo non siano sottoposti a preventivi trattamenti, fatta eccezione per la normale pratica industriale e di cantiere.
Il rispetto delle condizioni di cui sopra deve essere attestato dal proponente/produttore attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del DPR 445/2000, da presentare all'Arpa territorialmente competente.
La Regione Liguria ha emanato la DGR n. 1423 del 15/11/2013 (pubblicata sul BURL n. 50 del 11/12/2013) “Aggiornamento degli indirizzi operativi per la gestione delle terre e rocce da scavo ai sensi del DM 161/2012 e del D.L. 69/2013 convertito in L. 98/2013”. La DGR, alla luce delle sopravvenute disposizioni normative nazionali, che integrano e modificano le precedenti e definiscono un assetto completo del quadro legislativo della tematica, intende aggiornare gli indirizzi operativi regionali in materia di terre e rocce da scavo.
In Allegato 2 alla DGR è riportata la modulistica, predisposta da ARPA Liguria, per la presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in merito al rispetto dei criteri previsti in tema di riutilizzo dei materiali da scavo dal comma 1 dell’art. 41bis del D.L. 69/2013, convertito con legge 9 agosto 2013 n. 98.