Testamento biologico

TESTAMENTO BIOLOGICO – D.A.T.

La Legge sul Testamento Biologico – D.A.T. (Legge 219/2017) è in vigore dal 31/01/2018.

Essa tutela il diritto alla vita, alla salute, alla dignità ed all’autodeterminazione della persona, riconoscendo le dichiarazioni anticipate di volontà di trattamenti sanitari (anche dette DAT). Inoltre si riconosce al paziente il diritto al consenso informato, acquisito nei modi più consoni al paziente, per ogni trattamento sanitario.

Con le DAT si può  quindi esprimere un biotestamento e dare indicazioni sui trattamenti sanitari che si potrebbero ricevere nel caso in cui non si fosse nelle condizioni di poterle comunicare.

Il maggiorenne, capace di intendere e volere, può quindi, con il biotestamento, indicare i trattamenti sanitari che vorrebbe ricevere e quelli ai quali rinuncerebbe nel caso in cui non fosse più in grado di esprimere e prendere decisioni autonomamente.

Con il biotestamento non si possono esigere trattamenti sanitari contrari alle leggi. 

COME SI FA UN TESTAMENTO BIOLOGICO?

1) Si può scrivere un testo di proprio pugno

2) Si può utilizzare il modello delle DAT scaricabile dalla sezione “Modulistica” oppure cliccando qui

3) Il modulo può essere modificato secondo le proprie esigenze.

Se le condizioni fisiche del disponente non consentono di usare le forme sopra indicate, si possono esprimere le proprie volontà e quindi “fare biotestamento” con una videoregistrazione e/o con dispositivi tecnologici che consentono alla persona con disabilità di comunicare.

Le DAT possono essere rinnovate, modificate o revocate in ogni momento.

Non è dovuta in nessun caso alcuna registrazione tributaria, imposta di bollo o qualsiasi altro tributo, diritto o tassa.

NOMINA DEL FIDUCIARIO

Ogni persona, nel momento in cui sottoscrive il proprio biotestamento, può nominare un fiduciario, cioè una persona in cui ripone massima fiducia, che si assuma la responsabilità di interpretare le DAT, anche alla luce di eventuali nuove possibili prospettive di cura offerte dalla medicina (attualizzazione delle DAT, in accordo con personale sanitario).

Qualsiasi persona maggiorenne capace di intendere e volere può ricoprire il ruolo di fiduciario, accettando la nomina attraverso la sottoscrizione delle DAT stesse o con atto successivo da allegarsi alla DAT. Il fiduciario dovrà possedere una copia del biotestamento del disponente.

Nel caso in cui le DAT del disponente appaiono palesemente incongrue rispetto alla condizione clinica, o qualora emergano nuove terapie, il fiduciario può autorizzare i medici a non rispettarne le  volontà.

Il fiduciario può rinunciare alla nomina con atto scritto. L’incarico del fiduciario può essere revocato dal disponente in qualsiasi momento e senza obbligo di motivazione.

Le DAT devono essere redatte per atto pubblico o con scrittura privata autenticata ovvero scrittura privata consegnata all’Ufficio dello Stato Civile del Comune di residenza del disponente, oppure presso le strutture sanitarie quando organizzate allo scopo.

Modello