Verbali Codice della strada

Le violazioni al Codice della strada, quando possibile, vengono contestate con apposito verbale, direttamente:

  • al trasgressore (l’eventuale rifiuto del trasgressore di firmare il verbale o di riceverne copia equivale comunque ad avvenuta notifica).
  • al proprietario del veicolo o altro soggetto solidale, se presente al momento della contestazione.

Nei casi in cui la contestazione immediata non è fattibilmente eseguibile (art. 384 del Regolamento di Esecuzione del C.d.S), il verbale di contestazione completato in ogni sua parte e corredato altresì dalle spese di accertamento e notifica, verrà notificato al soggetto (persona fisica o persona giuridica) che risulti proprietario del veicolo, entro 90 giorni dalla data di accertamento della violazione, con le modalità previste dall’art. 201 del C.d.S.Nel caso in cui venga rilevata una violazione al Codice della Strada ed il veicolo si trovi in sosta in assenza del conducente, copia del “preavviso di accertamento di infrazione” viene lasciata sul veicolo ed ha, in questo caso, il solo scopo di informare l’utente che è stata rilevata una violazione, consentendogli, altresì, di pagare entro 5 giorni l’importo previsto dalla sanzione senza l’aggravio delle spese di accertamento e notifica.Contro questo avviso, NON è possibile proporre ricorso.Il rilascio del preavviso di accertamento di infrazione NON è,comunque,un atto dovuto.In caso in cui NON si provveda a pagare entro 5 giorni la somma indicata nel preavviso di accertamento di infrazione,verrà redatto verbale di contestazione che sarà notificato,entro 90 giorni dalla data di accertamento della violazione, presso la residenza del soggetto proprietario del veicolo, aumentato delle spese di accertamento e notifica.

Ricorsi

Il ricorso contro il verbale di violazione di norme del Codice della Strada può essere presentato,in carta semplice,con allegato il verbale di contestazione:
Al Prefetto di Genova (Art. 203 C.d.S.) nel termine di 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, con le seguenti modalità:

  • Personalmente al Comando di Polizia Locale sito in Piazzale Caduti di Nassiriya, 3 o inviato con raccomandata AR.
  • Invio con raccomandata AR direttamente al Prefetto di Genova con sede in largo Lanfranco 1 – Genova 16121.  

Va ricordato che a norma dell’art. 204 del C.d.S., il Prefetto, qualora NON accolga il ricorso, emette una ordinanza-ingiunzione che comporta al ricorrente il pagamento di una somma pari, almeno, al doppio di quella indicata nel verbale.Contro l’ordinanza-ingiunzione del Prefetto,l’interessato può eventualmente proporre opposizione al Giudice di Pace entro 30 giorni dalla notifica della stessa.
Al Giudice di Pace (Art. 204 bis C.d.S.) nel termine di 30 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, con raccomandata AR o depositando il ricorso presso la cancelleria dell’Ufficio del Giudice di Pace sito in Via E. De Amicis – Genova 16122.
Il ricorso al G.d.P. comporta il versamento anticipato del cosiddetto “contributo unificato” che, per sanzioni inferiori ad  €1.100,  risulta essere di €43,00 cui vanno aggiunti €8,00 di bollo.
All’udienza di discussione del ricorso il ricorrente deve essere presente personalmente, pena il rigetto del ricorso.  

Pagamenti

Il verbale di contestazione di violazione al Codice della Strada, può essere pagato entro 60 giorni dalla avvenuta contestazione o notificazione dell’atto. Il pagamento esclude il ricorso. Il preavviso di accertamento di infrazione di violazione al Codice della Strada, rilasciato in assenza del conducente, può essere pagato, secondo le modalità di pagamento in esso elencate, entro 5 giorni dalla data di emissione. Trascorso tale termine, la cifra indicata nel preavviso di accertamento di infrazione sarà aumentata delle spese di accertamento e notifica.
Riduzione del 30% delle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada:
In ottemperanza a quanto previsto dalla legge di conversione del D.L. 21 giugno 2013 n° 69 pubblicata sulla G.U. del 20.08.2013 n° 194, il trasgressore, il proprietario del veicolo o altro soggetto solidale, possono beneficiare della riduzione prevista, qualora provvedano ad effettuare il pagamento entro 5(cinque) giorni dalla contestazione o notificazione del verbale. La riduzione del 30%  viene applicata sulla somma del minimo edittale  previsto. Il beneficio della riduzione, vale sia per il preavviso di accertamento di infrazione, sia per il verbale di contestazione immediatamente contestato o notificato per posta. In questo ultimo caso, i 5 giorni vanno conteggiati dalla data della avvenuta notifica.
Casi di esclusione dalla riduzione del 30%:
Violazioni per le quali non è consentito il pagamento in misura ridotta.
Violazioni di natura penale.
Violazioni per cui è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo, con esclusione dell’art. 193 ( mancanza di assicurazione).
Violazioni per cui è prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida.
Ricordarsi di conservare la ricevuta del pagamento per almeno 5 anni, al fine di evitare possibili future contestazioni.
Rateizzazione delle sanzioni pecuniarie: ai sensi dell’art. 202 bis, i soggetti  che versino in condizioni economiche disagiate di cui al comma 2, possono fare richiesta di rateizzazione di sanzioni di importo superiore a €200, con numero di rate da determinarsi in base all’importo dovuto e comunque non inferiore a €100 cadauna. L’istanza, deve essere presentata,entro 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, al Sindaco.  
Modalita’ di pagamento :

  • Presso l’Ufficio di Polizia Locale con bancomat, carta di credito e Bancoposta.
  • Conto corrente postale n° 23444169 intestato a Comune di Cogoleto Ufficio di Polizia Urbana – codice Iban IT85H0760101400000023444169.

Ruoli

I Verbali di violazione del Codice della Strada NON pagati entro 60 dalla contestazione o notificazione, diventano titolo esecutivo per la riscossione della somma che coincide con il doppio di quella indicata nel verbale stesso, oltre alle maggiorazioni per ritardato pagamento e spese del procedimento, con successiva immissione a ruolo. La cartella esattoriale, che deve essere notificata entro 5 anni  dalla data di contestazione o notifica della contravvenzione, deve essere pagata entro 60 giorni dalla notifica, secondo le modalità in essa specificate. Il ritardo nel pagamento comporterà l’aggravio degli interessi di mora. L’istanza di annullamento della cartella esattoriale, deve essere presentata direttamente o con raccomandata AR, all’Ufficio Verbali del Comando di Polizia Locale e deve contenere la documentazione comprovante la validità della richiesta, la fotocopia di un documento di identità, l’indirizzo ed un recapito telefonico.
Casi in cui è possibile richiedere l’annullamento, allegando alla domanda opportuna documentazione:
Avvenuto decesso dell’intestatario della cartella, per le violazioni commesse prima della data del decesso.
Veicolo venduto antecedentemente al rilevamento della violazione.
La cartella esattoriale fa riferimento ad un verbale già pagato.
Il verbale, cui fa riferimento la cartella esattoriale, non risulta essere mai stato notificato.
L’Ufficio di Polizia Locale, provvederà, in tal caso, a rilasciare il “discarico di servizio”, quale attestazione comprovante la nullità dell’atto.  

Ricorso: in tutti i casi, comunque, è possibile presentare ricorso al Giudice di Pace entro 30 giorni, richiedendo esplicitamente la sospensione del pagamento, per non dover effettuare comunque il pagamento mentre il ricorso è all’esame del G.d.P.

Richiesta di rateizzazione: La domanda di rateizzazione, comprensiva della documentazione necessaria, inclusa copia del documento di riconoscimento, si può presentare tramite raccomandata AR oppure direttamente presso uno degli sportelli dell’Agenzia di Riscossione competente per territorio o specificati negli atti inviati da Equitalia.

Accesso agli atti: Verbali e Ruoli

  • Ai sensi della Legge 241 del 1990  i soggetti interessati possono richiedere l’accesso agli atti, tramitevisione diretta.
  • acquisizione di copia informale (in pdf) del documento tramite posta elettronica certificata (PEC).
  • acquisizione di copia conforme all’originale (in bollo) del documento, con pagamento dei costi di riproduzione, presentando una domanda cartacea corredata di copia del documento di identità.