Elezioni del Parlamento Europeo in Italia FAQ esplicative
In occasione della prossima elezione del Parlamento europeo, fissata tra il 6 e il 9 giugno 2024, in Italia l'8 e 9 giugno, anche i cittadini degli altri Paesi dell’Unione Europea potranno votare in Italia per i membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia
1. Quando si svolgono le elezioni del Parlamento europeo in Italia?
Le elezioni del Parlamento europeo in Italia si svolgono l’8 e 9 giugno 2024.
2. Chi può votare alle elezioni del Parlamento europeo in Italia?
Oltre ai cittadini italiani, anche i cittadini degli altri Paesi dell’Unione Europea che soddisfano determinati requisiti possono votare in Italia per i membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia.
3. Qual è la legge elettorale che regola le elezioni europee in Italia?
La legge elettorale che regola le elezioni europee in Italia è del 1979 (L. n. 18/1979), che prevede un sistema proporzionale puro con una soglia di sbarramento del 4%.
4. Quante circoscrizioni ci sono in Italia per le elezioni europee?
L’Italia è divisa in cinque circoscrizioni, ognuna delle quali elegge un numero prestabilito di europarlamentari.
5. Come avviene la presentazione delle candidature?
Le candidature vengono presentate presso il Ministero dell’Interno, relativamente ai contrassegni, mentre le liste alla Cancelleria della Corte d’Appello, rispettando i termini previsti e le modalità stabilite dalla legge.
6. Chi può votare presso i Consolati?
I cittadini italiani residenti all’estero in paesi UE possono votare presso i Consolati, così come coloro che si trovano nel territorio dei Paesi membri dell’Unione per motivi di lavoro o studio.
7. Quali sono le modalità di espressione del voto?
Gli elettori votano su un’unica scheda, apponendo un segno sul simbolo della lista prescelta e possono esprimere fino a tre preferenze, rispettando il limite di genere.
8. Quali sono i requisiti per l’iscrizione alla lista aggiunta per le elezioni europee?
I cittadini dell’Unione Europea devono avere lo status di cittadino di uno Stato membro dell’UE, avere l’intenzione di esercitare l’elettorato attivo in Italia per i candidati italiani al Parlamento Europeo, la residenza nel comune e il godimento dei diritti civili e politici nel paese di origine.
9. Cosa succede dopo la scadenza del termine per la presentazione della domanda di iscrizione alla lista aggiunta?
Dopo la scadenza del termine, si procede a una tornata di iscrizioni con relativa verbalizzazione e formazione degli elenchi, seguita dalla consegna delle tessere elettorali agli iscritti.
10. Cosa succede se il ricorrente ha domande o osservazioni sul motivo del diniego di iscrizione alla lista aggiunta?
Il ricorrente ha le stesse facoltà di ricorso previste per i cittadini italiani, nel caso in cui il provvedimento di diniego di iscrizione sia emesso nei suoi confronti.