Elezioni politiche del 25 settembre 2022. Voto degli italiani permanentemente all'estero

La legge 27 dicembre 2001, n. 459 ha permesso agli italiani residenti all’estero di votare per le elezioni politiche per corrispondenza

Il voto degli italiani all’estero per le prossime elezioni politiche del 25 settembre sconta una particolarità. Perché come è noto la legge 27 dicembre 2001, n. 459 ha permesso agli italiani residenti all’estero di votare per le elezioni politiche (e ai referendum) per corrispondenza, senza essere costretti a rientrare in Italia come avveniva in passato. Prima dell’approvazione della c.d. “legge Tremaglia” infatti, per consentire a questi elettori di partecipare alle elezioni politiche, veniva loro inviata una cartolina-avviso con la data e il tipo di votazione e l’avvertenza che la sua esibizione dava diritto al titolare di usufruire delle agevolazioni di viaggio per recarsi a votare nel comune di iscrizione elettorale. Questo vecchio complesso normativo ha raggiunto sul piano pratico un ben modesto risultato, con una partecipazione elettorale piuttosto limitata. Ora invece, i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali dei cittadini italiani residenti all’estero, votano per i candidati da eleggere alla carica di senatore o di deputato nella circoscrizione Estero.

Il Ministero dell’Interno comunica al Ministero degli Affari esteri, entro il 60° giorno antecedente la data delle votazioni in Italia, l’elenco provvisorio degli italiani residenti all’estero aventi diritto al voto (D.P.R. n. 104/2003, art. 5, comma 8).
Sono elettori i cittadini, in possesso dei requisiti per l’esercizio del diritto elettorale attivo, compresi nell’anagrafe degli italiani all’estero (AIRE). Anche i cittadini cancellati dalle liste elettorali per irreperibilità possono votare, o all’estero, presentandosi presso i Consolati, o in Italia, facendone richiesta all’ufficio elettorale del comune di origine (L. 104/2002, art. 1, comma 2). Detti cittadini, se all’estero, possono presentarsi, entro l’11° giorno antecedente la data delle votazioni, all’ufficio consolare competente nella circoscrizione in cui risiedono, chiedendo di essere reiscritti nell’AIRE e di esercitare il voto per corrispondenza (D.P.R. n. 104/2003, art. 16, comma 1). Essi vengono iscritti dai Consolati in apposito elenco aggiuntivo.

La legge consente che i residenti all’estero possano anche esercitare l’opzione per il voto in Italia (L. n. 459/2001, art. 1, comma 3). In questo caso i cittadini votano nel comune presso il quale essi sono iscritti come cittadini italiani all’estero. In presenza di scioglimento anticipato del Parlamento, come in questa circostanza, l’elettore può esercitare l’opzione entro il 10° giorno successivo all’indizione delle elezioni (L. n. 459/2001, art. 4, commi 1 e 2). L’opzione è valida soltanto per la votazione per la quale è effettuata.
La richiesta di opzione può essere revocata dall’interessato con le stesse modalità ed entro i termini previsti per il suo esercizio (D.P.R. n. 104/2003, art. 4, comma 6).

La legge non incide invece sulla partecipazione dei cittadini italiani residenti all’estero alle elezioni regionali e amministrative, in ordine alle quali resta ferma la normativa che consente, attraverso l’iscrizione all’AIRE, di prendere parte in Italia a tali consultazioni

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