Regione Liguria - Danni causati da fauna selvativa -
La Regione Liguria con Regolamento n.2 del 4.04.2016 ha disciplinato il funzionamento del Fondo di cui all’articolo 43 comma 1 della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma per il prelievo venatorio) e successive modificazioni ed integrazioni, volto alla prevenzione e al risarcimento dei danni, non altrimenti risarcibili, arrecati alle produzioni agricole, zootecniche e alle altre opere approntate su terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare quella protetta, e nell’esercizio dell’attività venatoria e cinofila.