Anagrafe
Responsabile Unità Organizzativa Demografici
Sig.ra Rosalba Patrone
Responsabile del Servizio Anagrafe
Sig.ra Rosalba Patrone
Tel. 010 9170211
E-mail: demografici@comune.cogoleto.ge.it
Pec: protocollo@pec.comune.cogoleto.ge.it
- Per scaricare certificazioni anagrafiche.
- Carta di Identità Elettronica.
- Cambio di residenza
- Soggiorno dei cittadini dell'unione europea
- Soggiorno cittadini non appartenenti all'unione europea
- A.I.R.E. (Anagrafe degli italiani residenti all'estero)
- Convivenza di fatto
- Certificati anagrafici
- Autocertificazioni
- Servizi demografici a domicilio
- Segnalazione di irreperibilità
-
Residenza temporanea
Istruzioni per scaricare certificazioni anagrafiche
Carta di identità elettronica (C.I.E.)
La Carta di identità elettronica (www.cartaidentita.interno.gov.it), si può richiedere presso l’Ufficio Anagrafe comunale tramite prenotazione chiamando il numero 0109170211.
Non si rilascerà più la carta d’identità cartacea salvo comprovate urgenze da documentare.
Può sostituire la carta d’identità cartacea valida con la C.I.E.:
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chi ha la carta d’identità cartacea scaduta o in scadenza nei successivi sei (6) mesi:
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chi ha smarrito o ha subito un furto della carta d’identità cartacea;
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chi ha la carta d’identità deteriorata o illeggibile.
ATTENZIONE!!
Il tempo di ricezione della pratica e rilevazione dati biometrici richiederà almeno 10 minuti.Il documento verrà inviato in Comune o tramite raccomandata all'indirizzo indicato dal cittadino da parte del Poligrafico dello Stato entro SEI (6) giorni lavorativi.
COSA PORTARE ALL’ANAGRAFE PER IL RILASCIO C.I.E.:
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una foto formato tessera recente (massimo di 6 mesi) con inquadratura frontale e fondo bianco
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tessera sanitaria / codice fiscale (Carta nazionale dei Servizi)
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carta d’identità vecchia (scaduta o deteriorata)
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denuncia di smarrimento o furto (se il precedente documento è stato smarrito o rubato) in originale resa presso le autorità di Polizia competenti
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Euro 22,21 (costo della C.I.E. pagabile anche tramite POS)
Saranno rilevate le impronte digitali a tutti i richiedenti dai 12 anni in sù
La C.I.E., di dimensioni analoghe ad una carta di credito, contiene la foto, i dati del cittadino ed elementi di sicurezza anticontraffazione. E’ dotata di microprocessore per la verifica dell’identità del titolare con elementi biometrici (impronte digitali).
Consente inoltre l’autenticazione in rete per fruire dei servizi erogati dalle Pubbliche Amministrazioni e abilita all’acquisizione di identità digitali sul Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID).
FUNZIONI DELLA C.I.E.:
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Identificazione del cittadino
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Documento di viaggio valido per l’espatrio per il cittadino italiano ed in assenza di cause ostative;
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Strumento per richiesta di identità digitale su SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale);
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Per l’autenticazione nei servizi delle Pubbliche Amministrazioni
RILASCIO C.I.E. AI MINORI
Per il rilascio del documento ad un minore dovranno essere presenti allo sportello sia i genitori che il minore per il riconoscimento.
In caso uno dei due genitori non possa essere presente allo sportello dovrà compilare un modulo di Assenso al rilascio Carta di identità al figlio minore che può essere scaricato dal sito o ritirato presso l'Ufficio Anagrafe, con allegata la copia del proprio documento d'identità. L'assenso al rilascio della CIE del proprio figlio deve essere prodotto al momento della richiesta della C.I.E. (E' consentito l'invio via email). Non verranno accettate richieste di C.I.E. per minori senza il consenso di entrambi i genitori.
Il minore dovrà essere sempre presente per il riconoscimento. I minori che abbiano già compiuto 12 anni dovranno anche apporre la propria firma sulla richiesta e verranno sottoposti alla rielvazione delle impronte digitali.
PER I CITTADINI STRANIERI (COMUNITARI ED EXTRACOMUNITARI, MAGGIORENNI O MINORENNI) LA C.I.E. E’ SEMPRE RILASCIATA NON VALIDA PER L’ESPATRIO.
VALIDITA’ DELLA C.I.E.:
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per i minori di età inferiore a 3 anni: 3 ANNI di validità
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per i minori di età compresa fra 3 e 18 anni: 5 ANNI di validità
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per i maggiorenni: 10 ANNI di validità
dal 10.02.2012 la data di scadenza è comunque posticipata al giorno e mese di nascita del titolare immediatamente successivo alla scadenza prevista per il documento.
CHI PUO’ RICHIEDERLA:
La C.I.E. può essere richiesta all’ufficio Anagrafe del Comune di Cogoleto da cittadini maggiorenni e minorenni italiani o stranieri residenti a Cogoleto o domiciliati (previo nulla-osta del Comune di residenza). In caso di prima carta C.I.E. per minore straniero è necessario esibire il documento di riconoscimento rilasciato dal paese di origine. Attualmente la C.I.E. non può essere rilasciata ai cittadini italiani iscritti all’A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero). Se il richiedente è un minore, lo stesso deve essere accompagnato almeno da un genitore o dal tutore, munito di valido documento d’identità. Per il rilascio a minore di C.I.E. valida per l’espatrio è necessario l’assenso di entrambi i genitori.
Registrazione e trasmissione al Centro Nazionale Trapianti della volontà in merito alla donazione di organi e tessuti
Questo Comune ha aderito al progetto "Una Scelta in Comune" con attivazione dal 1° dicembre 2015 del servizio di registrazione , al momento del rilascio della nuova carta d'identità, della dichiarazione di volontà del cittadino sulla donazione di organi e tessuti al momento del decesso.
COSTO
Il costo per il rilascio della C.I.E. è di Euro 22,21 da versarsi in contanti presso l’Ufficio Anagrafe prima di procedere all’avvio della pratica di acquisizione dei dati.
Cambio di residenza
Modulo dichiarazione residenza Documenti da allegare alla dich. di residenza
Dal 9 maggio 2012 è entrata in vigore la nuova disciplina prevista dall'art. 5 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35.
Quando un nucleo familiare si trasferisce in questo Comune con provenienza dall'estero o da un altro comune italiano o quando ha cambiato abitazione all'interno del Comune di Cogoleto deve dichiarare il nuovo indirizzo all'Ufficio Anagrafe nel termine di venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti, utilizzando una modulistica conforme a quella pubblicata sul sito istituzionale del Ministero dell'Interno (vedi modulistica "dichiarazione di residenza" All. 1 o All.2).
La dichiarazione può essere resa da un qualsiasi componente del nucleo familiare, purchè maggiorenne. I componenti maggiorenni del nucleo familiare devono comunque sottoscrivere il modulo di richiesta allegando copia fotostatica del documento di identità. Scarica modulo dichiarazione residenza
Qualora nella casa vi risieda già un'altra persona occorre che quest'ultima compili la dichiarazione di conoscenza residenti allegando alla stessa copia documento di identità.
Importante: Art. 5 D.L. n. 47 del 28/03/2014 Lotta all'occupazione abusiva di immobili. "Chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza né l'allacciamento a pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge". Tutti i cittadini, ai sensi del DL di cui sopra dovranno produrre la documentazione attestante in base a quale titolo detengono l'immobile; occorre comunque la dichiarazione del proprietario dell'immobile (accompagnata da copia documento dello stesso) nel caso in cui l'occupazione dell'alloggio avvenga a titolo gratuito o per ospitalità. Scarica dichiarazione del proprietario
Cambio indirizzo sulla patente:
Le comunicazioni e le dichiarazioni anagrafiche devono essere trasmesse ad uno dei seguenti indirizzi:
Servizi Demografici Ufficio Anagrafe
Via Rati, 64 - 16016 Cogoleto (GE) Tel. 0109170211
Indirizzo mail: demografici@comune.cogoleto.ge.it
Posta certificata: protocollo@pec.comune.cogoleto.ge.it
Soggiorno dei cittadini dell'unione europea
Il Decreto legislativo 6 febbraio 2007, n.30 ha abrogato la carta di soggiorno per i cittadini comunitari o equiparati: dall'11 aprile 2007 è competenza dei Comuni provvedere al rilascio dell'attestazione della regolarità del soggiorno (Attestazione di Iscrizione Anagrafica cittadino U.E.) e dell'attestazione di soggiorno permanente.
Le disposizioni del decreto legislativo n. 30/2007 si applicano anche nei confronti dei cittadini e familiari di Islanda, Norvegia e Liechtenstein, San Marino e Svizzera.
Per familiari di cittadini U.E. si intendono, ai fini dell'iscrizione anagrafica:
- Coniuge
- Discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge
- Ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge
- Ogni altro familiare a carico o convivente nel Paese di provenienza o che deve essere assistito per motivi di salute dal cittadino UE, qualunque sia la sua cittadinanza.
Soggiorno fino a tre mesi
Il cittadino dell'Unione e i suoi familiari ( di cittadinanza dell'Unione) hanno diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo non superiore a tre mesi senza alcuna condizione o formalità, salvo il possesso di un documento d'identità valido per l'espatrio secondo la legislazione dello Stato di cui hanno la cittadinanza.
I famigliari con cittadinanza NON dell'Unione devono essere in possesso di passaporto e in regola con le modalità di ingresso (visto d'ingresso se previsto).
Soggiorno per più di tre mesi
Il cittadino dell'Unione e i suoi familiari che intendono soggiornare per un periodo superiore a tre mesi devono iscriversi all'anagrafe della popolazione residente e produrre la documentazione di cui all' ALLEGATO B (Modelli per "Cambio residenza in tempo reale")
Attestazione di soggiorno permanente (art.16 D.lgs. 30/07)
Il cittadino dell'Unione e i suoi familiari che hanno soggiornato legalmente e in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale possono richiedere al comune di residenza l'attestato che certifica la loro condizione di titolare del diritto di soggiorno permanente.
I familiari con cittadinanza NON dell'Unione possono chiedere alla Questura la "Carta di soggiorno permanente per familiari di cittadini europei". (Artt. 14 e 17 D.Lgs. 30/07)
Tale diritto si perde in ogni caso a seguito di assenze dal territorio nazionale di durata superiore a due anni consecutivi.
Soggiorno cittadini non appartenenti all'unione europea
Per le modalità e i requisiti necessari : ALLEGATO A
Rinnovo dichiarazione dimora abituale (Art. 7, comma 3, D.P.R. n.223/1989)
I cittadini extracomunitari iscritti nell'anagrafe della popolazione residente hanno l'obbligo di rinnovare la dichiarazione di dimora abituale nel Comune entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno.
Il mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale comporta, trascorsi sei mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno, previo preavviso dell'Ufficio Anagrafe a provvedere entro 30 gg. dal ricevimento della Racc.AR, la cancellazione d'ufficio dall'anagrafe della popolazione residente.
Per gli stranieri muniti di carta di soggiorno, il rinnovo della dichiarazione di dimora abituale è effettuato entro 60 giorni dal rinnovo della carta di soggiorno.
La richiesta di rinnovo della dimora abituale deve essere presentata personalmente presso l'Ufficio Anagrafe.
Occorre esibire il permesso di soggiorno o la carta di soggiorno in originale e allegare la fotocopia dei medesimi.
La dichiarazione potrà essere effettuata dal titolare del permesso anche per i familiari presenti sul medesimo permesso di soggiorno.
A.I.R.E. (Anagrafe degli italiani residenti all'estero)
Ogni Comune iscrive nell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero ( A.I.R.E.) i cittadini che abbiano trasferito la propria residenza in uno Stato Estero per un periodo di tempo non inferiore a dodici mesi.
Nell'A.I.R.E. vengono annotate tutte le informazioni anagrafiche inerenti la residenza all'estero (stato di emigrazione, variazioni di indirizzo estero, recapito postale, ovvero, notizie di stato civile ed altre notizie relative alle istituzioni consolari).
Non sono da inserire nell'A.I.R.E quei cittadini che si recano in uno Stato Estero per un arco temporale inferiore all'anno nonchè i lavoratori stagionali, i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all'Estero, i militari in sevizio presso gli uffici e le strutture NATO.
L'iscrizione avviene tramite il Consolato italiano presente nello stato estero di trasferimento, effettuando apposita dichiarazione entro novanta giorni dalla data di espatrio; in alternativa, prima della partenza dall'Italia, il cittadino può rendere presso l' Ufficio Anagrafe dichiarazione di trasferimento all'estero. In questo caso l'interessato dovrà ripetere tale dichiarazione entro novanta giorni dall'espatrio presso il competente Consolato Italiano, ma la decorrenza della registrazione anagrafica del trasferimento sarà quella della dichiarazione resa in Italia.
L'iscrizione all'A.I.R.E. avviene:
- Per trasferimento della residenza da Cogoleto ad uno Stato Estero;
- Per trasferimento dall'A.I.R.E. di un altro comune italiano;
- Per nascita all'estero da genitore italiano iscritto all'A.I.R.E.;
- Per acquisizione o riconoscimento della cittadinanza italiana
- Per reiscrizione a seguito della cancellazione per irreperibilità.
La cancellazione dall'A.I.R.E. avviene:
- nel caso di rientro dall'Estero;
- per accertata residenza in Italia;
- per irreperibilità dichiarata dalle Autorità Consolari;
- per irreperibilità presunta dopo cento anni dalla nascita;
- quando non sia riscontrata la presenza in alcuna Circoscrizione Consolare o Comune Italiano in occasione di due censimenti consecutivi;
- a seguito della perdita della cittadinanza italiana;
- per morte.
Documenti rilasciati agli iscritti in A.I.R.E.:
certificato di residenza di cittadinanza di stato di famiglia di stato libero di godimento dei diritti politici carta di identità.
La legge 20 maggio 2016 n. 76, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 21 maggio 2016, introduce nel nostro ordinamento l’istituto dell’unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione e disciplina le convivenze di fatto. La nuona legge, in vigore dal 5 giugno 2016, introduce due istituti completamente diversi per le coppie omosessuali e per le coppie etero.Per le prime arrivano le unioni civili, per le quali ci sono una serie di diritti e doveri, che le avvicinano al matrimonio, tra cui la reversibilità della pensione ma non le adozioni; per le seconde nascono le convivenze, per le quali gli obblighi reciproci sono minori e mancano i principali diritti, come la reversibilità.
La dichiarazione per la costituzione di una convivenza di fatto può essere effettuata da due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale che siano: residenti nel Comune di Cogoleto, coabitanti allo stesso indirizzo e iscritte nel medesimo stato di famiglia;
- non vincolate tra loro da rapporti di parentela, affinità o adozione;
- non unite, tra loro o con terzi, da matrimonio o da unione civile.
Come dichiarare una Convivenza di fatto
Gli interessati che intendono registrare la loro convivenza di fatto e sono già iscritti all'anagrafe come residenti del Comune di Cogoleto allo stesso indirizzo, possono presentare l'apposita dichiarazione, sottoscritta da entrambi, direttamente allo sportello anagrafico di Via Rati, n. 66, muniti di un documento di identità.
Per coloro che intendano trasferirsi da altro Comune, o, se già residenti a Cogoleto, trasferirsi ad altro indirizzo, dovranno far pervenire la dichiarazione di costituzione della convivenza di fatto, unitamente alla richiesta di iscrizione anagrafica di cambio di indirizzo secondo le modalità già previste per tali procedure.
Come dichiarare la cessazione di una Convivenza di fatto
La convivenza di fatto può estinguersi per:
a) matrimonio/unione civile tra i conviventi o con altre persone;
b) decesso di un convivente;
c) cessazione della coabitazione (dichiarata dalle parti o accertata d'ufficio);
d) cessazione del legame affettivo a seguito di dichiarazione di uno o di entrambi i conviventi
La cessazione della convivenza di fatto può essere comunicata, da uno o entrambi i conviventi, presentando apposita dichiarazione direttamente allo sportello anagrafico, muniti di un documento di identità.
Certificazione
L'anagrafe rilascia certificazione anagrafica relativa alla convivenza di fatto che può essere richiesta nel rispetto della normativa sull'imposta di bollo.
Contratto di convivenza: disciplina dei rapporti patrimoniali
I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza.
Il contratto, le sue modifiche e la sua risoluzione sono redatti in forma scritta, a pena di nullità con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico.
Ai fini dell'opponibilità ai terzi, il professionista, entro i successivi dieci giorni dalla stipula, provvede alla trasmissione della copia del contratto al Comune di residenza dei conviventi.
Il documento, riprodotto tramite scanner e accompagnato da una dichiarazione che attesti che tale copia è conforme all'originale cartaceo (usare formato pdf firmato digitalmente), dovrà essere inviato al Comune di Cogoleto a mezzo PEC all' indirizzo: protocollo@pec.comune.cogoleto.ge.it
Scarica diritti dei conviventi
Autenticazione di fotografie
L' autenticazione di fotografia ( detta anche legalizzazione ) è l'attività con cui si mettono in relazione fotografia e dati anagrafici di una determinata persona
Vengono autenticate solo foto dirette a Pubbliche Amministrazioni per ottenere il rilascio di documenti personali come il passaporto, la licenza di caccia, pesca, porto d'armi etc
Per ottenere la legalizzazione di foto occorre che la persona interessata si presenti con una foto e con un documento di riconoscimento valido.
I minorenni devono presentarsi con una foto ed accompagnati da un genitore munito di un documento di identità valido
Non è necessario essere cittadini italiani nè essere residenti.
La legalizzazione delle fotografie prescritte per il rilascio di documenti personali non è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo. Alla stessa si applicano i diritti di segreteria e il rimborso stampati.
Autenticazione di copie
L'autenticazione della copia di un documento si basa nell'attestare la sua conformità con l'originale, di cui si è presa visione.
La copia può essere autenticata:
- Dal pubblico ufficiale dell'ufficio presso cui è depositato l'originale;
- Dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale;
- Dal pubblico ufficiale al quale deve essere prodotto il documento;
- Dal notaio, cancelliere, segretario comunale o dall'ufficiale di anagrafe appositamente incaricato.
Il cittadino che si rivolge all'ufficio anagrafe deve comunque sempre esibire l'originale del documento completo in tutte le sue parti, unitamente alle fotocopie da autenticare.
Il cittadino può sostituire l'autenticazione con una sua dichiarazione di conformità all'origine che non deve essere autenticata (Legge Bassanini autocertificazione).
Per autocertificare la conformità del documento con l'originale bisogna scrivere i propri dati anagrafici sul retro della copia, dichiarare che la copia è conforme all'origine e firmare.
Qualora l'interessato debba produrre copia di atti e documenti a pubbliche amministrazioni o a gestori di pubblici servizi, il responsabile del procedimento e il dipendente addetto a ricevere la documentazione sono competenti a procedere alle relative autenticazioni, su semplice esibizione dell'originale e senza obbligo di deposito dello stesso presso l'amministrazione procedente.
Le autentiche di copia vengono rilasciate in carta legale ai sensi della Tariffa All. A al D.P.R. 642/1972 e successive modificazioni, ovvero apponendo sui documenti richiesti una MARCA DA BOLLO di Euro 16,00. Alle stesse si applicano i diritti di segreteria e il rimborso stampati.
Autenticazioni di firma
Presso l'anagrafe si autenticano le firme in calce a:
- Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà ed istanze da presentare per la riscossione di benefici economici (pensioni, contributi etc.) da parte di altre persone.
- Istanze e dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà da presentare a privati (banche, assicurazioni etc.)
L'autenticazione della sottoscrizione, oltre che dal dipendente incaricato dal sindaco, può essere fatta anche presso un notaio, un cancelliere, da un dipendente addetto a ricevere la documentazione, dal segretario comunale.
La sottoscrizione delle istanze e delle dichiarazioni sostitutive dell'Atto di notorietà rivolte ad una pubblica amministrazione o a gestori ed esercenti di un pubblico servizio, con l'esclusione delle deleghe per la riscossione di benefici per conto terzi, non deve essere autenticata, e deve essere fatta in presenza del dipendente incaricato a ricevere la documentazione oppure presentata con fotocopia del documento di identità del dichiarante.
Le autentiche di firma vengono rilasciate in carta legale ai sensi della Tariffa All. A al D.P.R. 642/1972 e successive modificazioni, ovvero apponendo sui documenti richiesti una MARCA DA BOLLO di Euro 16,00. Alle stesse si applicano i diritti di segreteria e il rimborso stampati
Autocertificazioni
Modulistica: Modulo generico per autocerficazione Autocertificazione stato di famiglia
(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e Legge n.183/2011, art.15)
Le Pubbliche Amministrazioni ed i gestori di pubblici servizi non possono chiedere ai cittadini i certificati. Basta una semplice dichiarazione firmata dal cittadino, senza necessità di autentiche o di bolli.
L'autocertificazione e le dichiarazioni sostitutive di notorietà devono essere utilizzate nei rapporti con le amministrazioni pubbliche (Comuni, Province, Regioni, Comunità Montane, Scuole, Istituti, Università, Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, Camere di Commercio, Enti Pubblici Economici) nonchè con le imprese che svolgono un esercizio di pubblica utilità (ENEL, Telecom, Poste, Italgas, Acquedotto, etc.) .
Per quento riguarda le richieste di certificazione da parte di privati,l'art. 30 bis del decreto semplificazioni (Decreto Legge 76/2020) ha modificato l’art. 2 del DPR 445/2000, eliminando la dicitura “che vi consentono”: conseguentemente, da oggi, i privati non hanno più la facoltà ma l’obbligo preciso di accettare l'autocertificazione.
E' quindi essenziale che i cittadini vengano a conoscenza delle nuove possibilità che la legge offre loro e che quindi facciamo valere i propri diritti.
L'autocertificazione ha la stessa validità del certificato che sostituisce. Deve essere presentata, spedita o inviata via fax allegando fotocopia del documento d'identità valido di chi ha firmato.
COSA AUTOCERTIFICO
I dati anagrafici che si possono autocertificare:
- a) data e il luogo di nascita;
- b) residenza;
- c) cittadinanza;
- d) godimento dei diritti civili e politici;
- e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
- f) stato di famiglia;
- g) esistenza in vita;
- h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
- i) iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
- l) appartenenza a ordini professionali;
- m) titolo di studio, esami sostenuti;
- n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
- o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
- p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
- q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
- r) stato di disoccupazione;
- s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
- t) qualità di studente;
- u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
- v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
- z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
- aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- cc) qualità di vivenza a carico;
- dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
- ee) di non traversi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.
COSA NON AUTOCERTIFICO
- Certificati di conformazione CE
- Certificati sanitari
- Certificati di marchi e brevetti
- Certificati di origine
- Certificati veterinari
Il cittadino può anche autocertificare sotto forma di dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà tutti i fatti, gli stati e le qualità personali non compresi nell'elenco dei documenti autocertificabili e che siano a diretta conoscenza e nell'interesse del dichiarante, anche se riguardanti altre persone.
E' IMPORTANTE SAPERE CHE
- Il cittadino extracomunitario residente può utilizzare le autocertificazioni solo per comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani;
- L'amministrazione provvede a chiedere autonomamente i certificati relativi a stati, fatti o qualità personali che risultano da albi o da pubblici registi tenuti o conservati da altro Ente pubblico. E' sufficiente che l'interessato indichi l'amministrazione che li detiene;
- Sulle autocertificazioni rese dai cittadini vengono effettuati controlli, anche a campione, per constatarne la veridicità; se dal controllo risulta che il contenuto della dichiarazione non corrisponde al vero, l'interessato decade dai benefici eventualmente ottenuti e vengono applicate le sanzioni penali di legge.
Certificati Anagrafici
Il certificato consiste in una dichiarazione scritta, formata da pubblico ufficiale, contenente informazioni tratte da pubblici registri, attendibili sino a prova contraria.
Il rilascio dei certificati è ormai una funzione residuale dell’ufficio anagrafe in quanto dal 1° gennaio 2012 le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono VALIDE ED UTILIZZABILI SOLO NEI RAPPORTI TRA PRIVATI. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle autocertificazioni, dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.
Le amministrazioni Pubbliche ed i Gestori di Pubblici servizi non potranno più richiedere ai cittadini i certificati anagrafici per quali è possibile fare l'autocertificazione o la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
Il rilascio dei certificati ancora ammessi è soggetto al pagamento dei diritti di segreteria e dell’imposta di bollo, se dovuta. Il richiedente, infatti, dovrà dichiarare l’uso che intende fare del documento per verificare se esiste una norma di legge che lo esenta dal pagamento dell’imposta di bollo; gli estremi di tale provvedimento legislativo saranno annotati in calce al certificato.
Il costo di un certificato d'Anagrafe in carta semplice ammonta ad Euro 1,90 (diritti di segreteria+ rimborso stampati) mentre il costo di un certificato in carta legale ammonta ad Euro 2,20 (diritti di segreteria+rimborso stampati) oltre a Euro 16,00 per l’acquisto della marca da bollo.
Le certificazioni normalmente vengono rilasciate in carta legale ai sensi della Tariffa All. A al D.P.R. 642/1972 e successive modificazioni, ovvero apponendo sui documenti richiesti una MARCA DA BOLLO di Euro 16,00. Alle stesse si applicano i diritti di segreteria e il rimborso stampati.
Ogniqualvolta l'utente richieda un certificato o una autenticazione in esenzione da bollo deve indicare, sotto la propria responsabilità, l'uso che prevede l'esenzione.
Le esenzioni sono applicabili esclusivamente nei casi previsti dalla Tabella all. B della succitata legge o da norme speciali.
I certificati storici sono certificati riferiti ad una data precisa, che deve essere fornita dall’interessato, e possono essere rilasciati relativamente a ciascun tipo di certificato (storico di residenza, storico di stato di famiglia, ecc.).
Per certificato cumulativo, infine, si intende il rilascio in un unico documento di più certificati richiesti dall’interessato (stato di famiglia e residenza, stato di famiglia e cittadinanza, stato libero, cittadinanza e residenza, ecc.).
La validità dei certificati è:
- di sei mesi nel caso in cui i dati contenuti siano soggetti a variazione (residenza, stato civile, ecc.). Nel caso di certificato scaduto da presentare ad una pubblica amministrazione o ad un gestore di pubblico servizio è ammessa la facoltà di prorogare i termini di validità nel caso in cui l’interessato dichiari, in calce al certificato, che le informazioni in esso contenute non sono variate (dichiarazione scritta, data e firma non autenticata);
- illimitata nel caso in cui siano relativi a dati non modificabili (nascita, morte).
RIFERIMENTI NORMATIVI
D.P.R. n. 223/1989
D.P.R. n. 445/2000
Certificati anagrafici on line
A partire dal 15 novembre, è possibile scaricare online, gratuitamente e in maniera autonoma, 14 tipologie di certificati (nascita, stato di famiglia, residenza, matrimonio…), per sé o per un componente della propria famiglia anagrafica, accedendo al portale https://www.anagrafenazionale.interno.it/ con l’identità digitale (SPID, CIE o CNS), senza bisogno di recarsi allo sportello. I certificati possono essere richiesti anche in forma contestuale e prima dell’emissione definitiva (che contiene il QRCODE ed il Sigillo elettronico qualificato del Ministero dell’Interno) occorre visualizzare l’anteprima al fine di controllare i dati esposti e infine è possibile scegliere di scaricarli e/o di riceverli all’indirizzo di posta digitato nel Profilo Utente.
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà concerne stati, qualità personali o fatti a diretta conoscenza dell'interessato e per i quali non è prevista la dichiarazione sostitutiva di certificazione.
La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa nell'interesse proprio del dichiarante, può riguardare anche stati, fatti e qualità personali relative ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
L'Ufficio Anagrafe ha predisposto i modelli necessari per la redazione delle dichiarazioni sostitutive che i cittadini hanno facoltà di utilizzare.
Se la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è presentata alle Pubbliche Amministrazioni e ai gestori di Servizi Pubblici, la firma non deve essere autenticata.
E' sufficiente firmarla davanti al dipendente addetto a riceverla oppure allegare un documento di identità in corso validità.
La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è estesa anche ai privati (banche, assicurazioni ecc.) che decidono di accettarla.
Per i privati accettare le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà non è un obbligo ma una facoltà.
Le norme relative alla dichiarazione sostitutiva si applicano anche ai cittadini della Comunità Europea non italiani.
I cittadini extracomunitari potranno utilizzare dette dichiarazioni solo se residenti in Italia e nei casi in cui si debbano comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.
Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà vengono rilasciate in carta legale ai sensi della Tariffa All. A al D.P.R. 642/1972 e successive modificazioni, ovvero apponendo sui documenti richiesti una MARCA DA BOLLO di Euro 16,00. Alle stesse si applicano i diritti di segreteria e il rimborso stampati
Autenticazione di firma per passaggi di proprietà dei beni mobili registrati
L'Articolo 7 D.L. n. 223 del 4 luglio 2006 convertito in legge n. 248 del 4 agosto 2006 dispone che:
L'autenticazione della sottoscrizione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione dei beni mobili registrati e rimorchi o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi può essere richiesta anche agli uffici comunali e ai titolari degli sportelli telematici dell'automobilista di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, che sono tenuti a rilasciarla gratuitamente, salvo i previsti diritti di segreteria, nella stessa data della richiesta, salvo motivato diniego.
Per effettuare l'autenticazione di firma per i passaggi di proprietà dei beni mobili registrati (autoveicoli, motoveicoli o rimorchi di massa complessiva uguale o superiore a 3,5 tonnellate) il venditore deve sempre presentarsi munito del documento di proprietà del veicolo (foglio complementare o certificato di proprietà (CDP) del quale risulti intestatario.
Qualora tale documento sia stato smarrito è necessario effettuare una denuncia di smarrimento alle forze dell'Ordine e richiedere un duplicato presso il Pubblico Registro Automobilistico o la Motorizzazione civile.
Il suddetto C.d.P. deve essere compilato nei riquadri M e T, mentre la firma da parte del venditore (che deve essere identificato mediante documento di identità valido) deve essere effettuata davanti all'Ufficiale d'Anagrafe.
Nel caso in cui il venditore è una società o impresa individuale, chi si presenta per l'autenticazione della firma deve avere visura camerale recente da cui si evince la potestà di alienazione di tale bene.
E', inoltre, opportuno presentare copia del documento d'identità e del codice fiscale dell'acquirente per la correttezza dei dati e dell'indirizzo di residenza; se l'acquirente è una società occorre indicare Partita Iva/Codice fiscale nonchè la corretta ragione sociale.
Una volta firmato l'atto di vendita del mezzo, lo stesso deve essere trascritto a cura dell'acquirente al Pubblico Registro Automobilistico e alla Motorizzazione entro il termine di 60 giorni.
Costo: Euro 16,00 per marca da bollo + Euro 0.52 per diritti di segreteria
In presenza del C.D.P. compilato in ogni sua parte, l'autenticazione della firma viene effettuata immediatamente.
Servizi anagrafici a domicilio
Il servizio è rivolto solo a persone che sono impossibilitate a muoversi.
Possono essere richiesti:
- Autenticazione di firma per atti di delega al ritiro di documenti: deve recarsi in Anagrafe un parente o altra persona maggiorenne con un documento di identità del delegante e il modulo di delega per fissare l'appuntamento con l'impiegato che si recherà al domicilio per l'autentica; qualora il delegante non fosse in grado di firmare, perchè ad es. analfabeta o perchè affetto da un impedimento fisico (es. privo di entrambe la mani, ecc.) il pubblico ufficiale dell'Anagrafe accertatosi della sua identità raccoglierà la sua dichiarazione. L'impedimento deve essere di natura fisica e non mentale, vale a dire che il dichiarante deve essere in grado di capire il contenuto della dichiarazione che va a rendere;
- Autentica di firma su ogni altro documento: deve recarsi in Anagrafe un parente o altra persona maggiorenne con un documento di identità del delegante e il modulo di delega per fissare l'appuntamento con l'impiegato che si recherà al domicilio per l'autenticazione. Anche in questo caso il dichiarante deve essere in grado di capire il contenuto della dichiarazione che va a sottoscrivere;
- Rilascio Carta di identità: un parente o altra persona maggiorenne deve recarsi all'anagrafe con un documento e tre fotografie (uguali e recenti massimo di 6 mesi formato fototessera) della persona impossibilitata a muoversi, per prenotare il documento e fissare l'appuntamento con l'impiegato che si recherà a domicilio;
- Legalizzazione di fotografie: un parente o altra persona maggiorenne deve recersi all'Anagrafe, con un documento della persona che chiede la legalizzazione e la fotografia da legalizzare, per fissare l'appuntamento con l'impiegato che si recherà a domicilio;
- passaggio di proprietà di autoveicoli: un parente o altra persona maggiorenne deve presentarsi all'Anagrafe con il certificato di proprietà o con il foglio complementare per fissare l'appuntamento con l'impiegato che si recherà al domicilio per l'autenticazione della firma. Anche in questo caso il dichiarante deve essere in grado di capire il contenuto della dichiarazione che va a sottoscrivere. L'autentica della firma non prevede alcuna valutazione del contenuto dell'atto e delle dichiarazioni contenute, ma verifica solo l'identità del venditore che firma. Il costo è di euro 0,52 per diritti di segreteria + la marca da bollo da euro 16,00 che deve portare l'interessato.
Tempi: l'uscita dell'impiegato, che si recherà a domicilio, è prevista di norma il mercoledì mattina ed occorre preventivamente fissare l'appuntamento.
Costo: il servizio è gratuito - al momento della prenotazione si pagano i diritti: se in carta libera euro 1,90 per diritti di segreteria; se in bollo euro 16,00 per il bollo + euro 2,20 per diritti di segreteria; costo della Carta di identità cartacea euro 5,42; costo della C.I.E. euro 22,21.
N.B.: in ogni caso la marca da bollo da 16,00 euro deve portarla l'interessato.
Segnalazione di irreperibilità
Cos'è:
Una persona è irreperibile quando:
- non è più rintracciabile al proprio indirizzo abituale per più di un anno
- non dà notizia di sé, né del suo trasferimento in un altro Comune o all’estero
- non è possibile stabilire la reale dimora attraverso i normali accertamenti anagrafici.
La segnalazione di irreperibilità può essere fatta in Comune da:
- il proprietario dell’abitazione
- un altro ufficio comunale
- un'altra Pubblica Amministrazione
- un gestore di servizi pubblici (Poste italiane, Enel)
- un privato cittadino
- la Questura o i Carabinieri a seguito di indagini.
La persona scomparsa è cancellata dagli iscritti all'anagrafe della popolazione residente e di conseguenza perde:
- il diritto al voto
- la possibilità di ottenere le certificazioni anagrafiche
- la possibilità di ottenere un documento di riconoscimento
- l’assistenza sanitaria.
Documentazione necessaria alla presentazione dell'istanza.
Modulo:
Segnalazione di irreperibilità
Allegati:
Copia del documento d'identità
Quando occorre sottoscrivere dei documenti (articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445), deve essere allegata copia leggibile del documento d'identità in corso di validità.
Non è necessario allegare la copia del documento d'identità se si appone una firma elettronica!
Informazioni sull'istanza
Iter del procedimento:
Dopo aver ricevuto la segnalazione, il Comune fa eseguire ripetuti controlli, opportunamente intervallati, per verificare l'effettiva scomparsa della persona (articolo 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 30/05/1989, n. 223).
La persona scomparsa è cancellata dal registro della popolazione residente e dichiarata irreperibile un anno dopo la data di ricezione della raccomandata o PEC inviata all'interessato di avvio del procedimento.
Costo del procedimento
Il procedimento è esente da pagamenti.
Dove si presenta
Modalità di presentazione:
Telematica inviando il modulo compilato e il documento d’identità all’indirizzo PEC del Comune di Cogoleto o agli indirizzi mail dell’Ufficio Anagrafe comunale.
Cartacea, consegnando il modulo compilato all’Ufficio Protocollo comunale.
A chi rivolgersi:
Sportello Ufficio Anagrafe durante l’orario di ricevimento al pubblico.
Residenza Temporanea
L’Anagrafe della popolazione Temporanea è un particolare tipo di registro che consente alle persone che non hanno ancora deciso di stabilirsi definitivamente in un Comune, di segnalare la propria situazione al Comune in cui hanno fissato temporaneamente il proprio domicilio.
A cosa serve
La popolazione temporanea è costituita da persone che dimorano nel Comune da non meno di 4 mesi e non vi hanno ancora fissato la dimora abituale.
Serve ad evitare che il Comune di effettiva residenza possa procedere a cancellazione nel periodo di assenza. L’iscrizione all’Anagrafe Temporanea non consente il rilascio di alcun certificato anagrafico, che deve essere richiesto al Comune di effettiva residenza, ma può essere richiesta un’attestazione in cui si dichiara l’effettiva iscrizione tra i residenti temporanei, senza che da ciò possa essere derivato alcun diritto assimilabile con la residenza.
La Residenza Temporanea può essere anche autocertificata direttamente dall’interessato.
L'Ufficio Anagrafe trascorso un anno dalla presenza sul territorio comunale, calcolato comprendendo i 4 mesi di dimora precedenti all'iscrizione nel registro, valuterà se vi siano le condizioni per l'iscrizione del cittadino nell'Anagrafe della Popolazione Residente, anche e con procedura d’ufficio, con conseguente cancellazione dall’Anagrafe di precedente residenza; in tal modo il cittadino acquisisce tutti i diritti e i doveri relativi all’iscrizione nell’Anagrafe del Comune di Cogoleto.
La cancellazione dal registro dell’Anagrafe dei Residenti Temporanei può avvenire per:
- trasferimento in altro Comune o all’estero;
- iscrizione nell’Anagrafe dei residenti del comune di Cogoleto;
- per irreperibilità accertata d’ufficio.
L’iscrizione e la cancellazione nel registro dei Residenti Temporanei viene comunicata al Comune di residenza effettiva. L’iscrizione nel registro dei residenti temporanei è soggetta alle verifiche previste dall’art.5 del D.L. n. 47/2014, relativamente alla titolarità di occupazione dell’abitazione (vedi in questo sito la parte dedicata all'iscrizione anagrafica).
Chi può richiederla
Chiunque abbia la residenza in un altro comune italiano o cittadini italiani iscritti nell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), purché in possesso dei requisiti richiesti. La residenza temporanea non può essere concessa se a richiederlo è persona già residente nel Comune di Cogoleto.
Come e quando richiederla
Direttamente presso i nostri sportelli nei giorni ed orari di apertura al pubblico, compilando l'apposito modulo.
Costi: nessuno